Ultimo aggiornamento: 1 gennaio 2023

  • Si conferma che le scuole non possono in nessun caso chiedere lo stato vaccinale Covid-19 secondo quanto previsto dal DL n.1/2022. In applicazione della nota congiunta n. 11 del 8 gennaio 2022, che richiama la nuova normativa, l’istituzione scolastica è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti solo nello specifico caso in cui le cui famiglie desiderino comunicarlo.
  • 1 gennaio 2023 – Governo italiano: Decreto-legge 31 ottobre 2022 n. 162, coordinato con la legge di conversione 30 dicembre 2022 n. 199 Art. 7-quater, comma 1, lettera a) (p. 80), che modifica il testo dell’articolo 10-ter del DL 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021 n. 87: in caso di positività al SARS-CoV-2, si può interrompere l’isolamento al termine del 5° giorno se asintomatici e SENZA DOVER EFFETTUARE ALCUN TEST antigenico o molecolare. Per i contatti stretti è previsto un regime di autosorveglianza, ovvero l’obbligo di indossare mascherine FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti (con esclusione delle attività sportive all’aperto o al chiuso svolte in condizioni di sicurezza) fino al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi.
  • 31 agosto 2022 – Ministero della Salute: Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19: È previsto l’isolamento dei casi Covid-19 confermati: per i casi che risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento termina dopo 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo; in caso di positività persistente, si può interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test. Per i contatti stretti è prevista una quarantena con misure di isolamento differenziate come da indicazioni contenute nel Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 e nella Circolare n. 019680 del 30/03/2022, ovvero isolamento di 7 giorni per i soggetti vaccinati e asintomatici da almeno 3 giorni e isolamento di 10 giorni per i soggetti non vaccinati.
  • 12 agosto 2022 – Istituto Superiore di Sanità: Covid-19 A.S. 2022/2023: Indicazioni operative per i servizi educativi per l’infanzia e per le scuole dell’infanzia: Gestione dei casi COVID-19 sospetti: “Il personale scolastico o il bambino che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso dei bambini, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.” Gestione dei casi COVID-19 confermati: “Necessario verificare se (…) sarà previsto isolamento dei casi confermati” (è stato previsto tramite comunicazione 0037615-31/08/2022 del Ministero della Salute) e se sarà prevista la “quarantena dei contatti in comunità” (è stata prevista tramite comunicazione 0037615-31/08/2022 del Ministero della Salute). “Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento previsto.”
  • 5 agosto 2022 – Istituto Superiore di Sanità: Covid-19 A.S. 2022/2023: Indicazioni operative per le scuole: Gestione dei casi COVID-19 sospetti: “Il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.” Gestione dei casi COVID-19 confermati: “Necessario verificare se (…) sarà previsto isolamento dei casi confermati” (è stato previsto tramite comunicazione 0037615-31/08/2022 del Ministero della Salute) e se sarà prevista la “quarantena dei contatti in comunità” (è stata prevista tramite comunicazione 0037615-31/08/2022 del Ministero della Salute). “Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento previsto.”
  • 30 marzo 2022 – Circolare n. 019680 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”: Casi COVID19: “Le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARSCoV2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Valgono le stesse indicazioni contenute nella Circolare n. 60136 del 30/12/2021” (misure di isolamento differenziate: isolamento di 7 giorni per le persone vaccinate; isolamento di 10 giorni per le persone non vaccinate) Contatti stretti: A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARSCoV2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da SarsCov2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARSCoV2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato. 
  • 26 marzo 2022 – Decreto legge 24 del 24 Marzo 2022: Viene ridefinito l’articolo 3 della legge 87 che prevede la gestione dei casi positivi nelle scuole. In tutti gli ordini di scuola non è più prevista la DAD (anche con 5 o più casi), la FFP2 viene indossata solo dal 5° caso (e non più dal 1° come in precedenza) e il tampone da farsi dopo 5 giorni se asintomatici può essere anche auto certificato a seguito di tampone rapido casalingo. Nidi e scuole dell’infanzia: In presenza di almeno 4 casi di positività l’attività continua in presenza con FFP2 per insegnanti e bambini di età sopra i 6 anni. Tampone da farsi dopo 10 giorni se sintomatici o dopo 5 se asintomatici. Il tampone può essere molecolare, rapido antigienico o auto somministrato autocertificandone il risultato. Non è quindi più prevista la sospensione dell’attività con 5 casi. Scuole primarie e secondarie: In presenza di almeno 4 casi di positività l’attività prosegue in presenza con FFP2 per insegnanti e studenti per 10 giorni. Il tampone va effettuato se sintomatici al 10° giorno, altrimenti se asintomatici al 5° giorno. Il tampone può essere molecolare, rapido antigienico o auto somministrato autocertificandone il risultato.
  • 5 febbraio 2022 – Decreto legge 5/2022 (NON PIU’ IN VIGORE): Il decreto si applica per i casi di positività “fra gli alunni presenti in classe”, non per gli insegnanti per i quali si applica sempre il regime dell’auto sorveglianza. Nidi e scuole dell’infanzia: Fino a 4 casi di positività tra i bambini e alunni nella sezione/gruppo classe l’attività prosegue in presenza per tutti ma, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto positivo, i docenti e gli educatori (non i bambini) devono indossare la mascherina FFP2. Il tampone va eseguito SOLO alla comparsa dei primi sintomi o, se ancora sintomatici, al 5° giorno dalla data dell’ultimo contatto. NOTA: Il tampone può essere molecolare, rapido antigienico o AUTO SOMMINISTRATO autocertificandone il risultato. La sospensione delle attività educative avviene solo con 5 o più casi di positività per una durata di 5 giorni. In questo caso si applica la quarantena, vedi paragrafo successivo. Scuola primaria (elementari): Fino a 4 casi di positività tra gli alunni presenti in classe l’attività prosegue in presenza per tutti ma, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto positivo, i docenti e i bambini dai 6 anni compiuti devono indossare la mascherina FFP2. Il tampone va eseguito SOLO alla comparsa dei primi sintomi o, se ancora sintomatici, al 5° giorno dalla data dell’ultimo contatto. NOTA: Il tampone può essere molecolare, rapido antigienico o AUTO SOMMINISTRATO autocertificandone il risultato. Con 5 o più casi di positività fra gli alunni presenti in classe avviene la distinzione: * chi dimostra di aver concluso il ciclo vaccinale primario o guarito da meno di 120 giorni continua a svolgere attività in presenza indossando la mascherina FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo positivo. Analogamente vanno in presenza coloro che hanno idonea certificazione di esenzione alla vaccinazione se lo richiedono. * Per gli altri (quindi chi non è vaccinato o guarito da meno di 120 giorni) viene applicata la “didattica digitale integrata per 5 giorni”. Scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori): Per le scuole secondarie si applica la stessa regola vista per la scuola primaria ma con un numero di casi diverso. Riassumendo per le scuole secondarie: Con un caso di positività fra gli alunni presenti in classe l’attività didattica continua in presenza per tutti indossando FFP2 per docenti e alunni fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto positivo. Con due o più casi di positività avviene la distinzione tra chi dimostra di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guarito da meno di 120 giorni o ha idonea certificazione di esenzione alla vaccinazione e chi non è vaccinato o guarito da meno di 120 giorni (per i quali viene applicata la “didattica digitale integrata per 5 giorni”). Non è più quindi prevista la sospensione della didattica per tutti con 3 casi. Sia per la primaria che per la secondaria “la condizione sanitaria che consente la didattica in presenza” può essere controllata mediante l’applicazione per la verifica dei greenpass (verificaC19). Quindi valgono le regole già viste precedentemente: chi frequenta in presenza nel momento della “differenziazione” deve mostrare il greenpass rafforzato quotidianamente.
  • 5 febbraio 2022 – RIAMMISSIONE IN CLASSE E QUARANTENE (Decreto legge 5/2022 – Articolo 6 comma 2) (NON PIU’ IN VIGORE): * Fino a 4 casi in nidi/asili/primaria o con 1 caso alla scuola secondaria l’attività prosegue in presenza e l’unica misura applicata è l’obbligo di FFP2 in classe. * Con 5 casi in nidi/asili/primaria o con 2 casi alla secondaria si applica l’auto sorveglianza come dl 33/2020 art. 1 comma 7-bis; questo significa che chi è vaccinato o guarito da meno di 120 giorni NON effettua la quarantena ma solo il tampone in caso di sintomi (ma deve indossare la FFP2 se ha più di 6 anni), gli altri hanno una quarantena precauzionale di 5 giorni con tampone (molecolare o rapido) al termine dei 5 giorni e ulteriori 5 giorni di FFP2 in classe. La riammissione in classe per chi è in quarantena avviene consegnando l’esito del tampone stesso. La quarantena quindi non ci sarà più per vaccinati/guariti mentre sarà ridotta a soli 5 giorni per i non vaccinati o guariti da più di 120 giorni. Ne consegue che non essendo più prevista la sospensione delle lezioni (ad esclusione di nidi e scuole materne) dopo un certo numero di casi, coloro che sono vaccinati o guariti da meno di 120 giorni continueranno sempre in presenza e non effettueranno più la quarantena per i contatti di casi scolastici. Per chi NON è vaccinato o NON è guarito (o lo è ma da più di 4 mesi) in base al numero di casi (da 5 per la primaria, da 2 per medie e superiori) si applica una quarantena di 5 giorni con tampone al termine.
  • 5 febbraio 2022 – CONTEGGIO DEI CASI (Decreto legge 5/2022) (NON PIU’ IN VIGORE): Per il calcolo del 5° caso in nidi e scuole dell’infanzia, del 5° caso per la primaria e del 2° caso per le scuole secondarie (ovvero il numero dei casi che fa scattare sospensione attività educativa / DAD per chi non vaccinato o guarito) si considera solo se questo avviene entro 5 giorni dal caso precedente. Nel calcolo non sono inclusi i casi del personale educativo/scolastico.
  • 9 gennaio 2022 – Ministero della Salute: per i contatti stretti non vaccinati “rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.” (Circolare di aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento) Chi non desidera effettuare il test del tampone, per rientrare a scuola deve osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso (Circolare del 12/10/2020: Indicazioni per la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena)
  • 8 gennaio 2022 – Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute: Indicazioni operative su gestione positività a scuola Art. 4 dl n. 1-2022
  • 30 dicembre 2021 – Circolare n. 60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARSCoV2 Omicron (B.1.1.529)”: Quarantena contatti stretti: soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti: non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. Quarantena contatti a basso rischio: “qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.” Isolamento: l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni per i soggetti asintomatici da almeno 3 giorni che abbiano già ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, purché risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
  • Definizione di “contatto stretto”: Rapporto ISS COVID-19 n.53/2020 (Tabella 1, pag. 6)
  • 12 ottobre 2020 – Ministero della Salute: “I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2, confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso” (senza tamponeOPPURE un periodo di quarantena di 10 giorni + test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno (Circolare del 12/10/2020: Indicazioni per la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena). “(Si raccomanda di) non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato)”
  • Ottobre 2020 – ComiCost: Autocertificazione per il rientro dello studente/operatore scolastico nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado in caso di assenza per patologie non correlate a Sars-CoV-2
  • 13 settembre 2020 – E. Frezza: Notifica al Preside sulle modalità da adottare qualora sopravvenga durante l’orario scolastico una sintomatologia “suggestiva” di infezione da SARS Cov-2
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