Il decreto-legge 6 agosto 2021 n. 111 impone, dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 (Art. 1, comma 6), l’obbligo del “green pass”:

  • per tutto il personale scolastico
  • per gli studenti universitari

In alcuni casi, però, l’obbligo del “green pass” è imposto anche agli studenti dai 12 anni.

VIAGGI DI ISTRUZIONE (GITE SCOLASTICHE)

Obbligo del “green pass” anche per gli studenti dai 12 anni:

  • per partecipare a uscite didattiche effettuate con: autobus che collegano più di due regioni; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, tranne quelli locali e regionali; treni di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; aerei; navi e traghetti (DL 111/2021, Art. 2)
  • per accedere a musei, altri istituti e luoghi della cultura, biblioteche e mostre (DL 105/2021, Art. 3)
  • per accedere a sagre e fiere, convegni e congressi (DL 105/2021, Art. 3)
  • per accedere a parchi tematici e di divertimento al chiuso (DL 105/2021, Art. 3)
  • per accedere a centri culturali, centri sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso (DL 105/2021, Art. 3)
  • per accedere a ristoranti con consumo al tavolo al chiuso (DL 105/2021, Art. 3)

Nessun obbligo di “green pass”:

  • per partecipare a uscite didattiche effettuate con: autobus che collegano al massimo due regioni; autobus locali e regionali adibiti a servizi di noleggio con conducente; treni di tipo regionale (DL 111/2021, Art. 2)
  • per accedere a ristoranti con consumo al banco o al tavolo all’aperto (DL 105/2021, Art. 3)

Chi non ha il “green pass” deve comunicare di rinunciare alla gita scolastica… Siamo al paradosso per una scuola che dichiara di ripudiare ogni tipo di discriminazione sociale.

SPETTACOLI, EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE

Obbligo del “green pass” anche per gli studenti dai 12 anni:

  • per accedere a spettacoli aperti al pubblico
  • per accedere a eventi e competizioni sportive
  • per accedere a ristoranti con consumo al tavolo al chiuso (DL 105/2021, Art. 3)

Nessun obbligo di “green pass”:

  • per accedere, in qualità di artisti, a spettacoli aperti al pubblico: l’obbligo è previsto solo per il pubblico (DL 105/2021, Art. 3)
  • per accedere, in qualità di atleti, a eventi e competizioni sportive: l’obbligo è previsto solo per il pubblico (DL 105/2021, Art. 3)
  • per accedere a parchi tematici e di divertimento all’aperto (DL 105/2021, Art. 3)
  • per accedere a centri culturali, centri sociali e ricreativi limitatamente alle attività all’aperto (DL 105/2021, Art. 3)
  • per accedere a ristoranti con consumo al banco o al tavolo all’aperto (DL 105/2021, Art. 3)

Chi non ha il “green pass” deve comunicare di rinunciare allo spettacolo, evento o competizione sportiva… Altro paradosso per una scuola che dichiara di ripudiare le discriminazioni sociali.

PCTO IN SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO)

Non vi, è al momento, alcuna indicazione normativa che riguardi le attività obbligatorie di PCTO nelle scuole secondarie di II grado.

Per evitare discriminazioni non consone a un ambiente scolastico che si dichiara rispettoso delle differenti opinioni e scelte individuali, le scuole sono obbligate dal Garante per la Privacy a non indagare sul possesso del “green pass” da parte degli studenti né tantomeno sul loro stato vaccinale (dati sensibili coperti da privacy).

Per garantire il rispetto della privacy, le scuole dovrebbero organizzare almeno un 50% di attività di PCTO che abbiano il requisito di essere prive di obbligo di “green pass” durante tutta la loro durata (compreso l’eventuale consumo dei pasti fuori sede), in modo che gli studenti possano scegliere liberamente a quali attività partecipare, senza essere costretti a dichiarare un eventuale possesso del “green pass”.