Il TAR Lazio, nell’ordinanza 11 gennaio 2022 sul ricorso numero di registro generale 13022 del 2021, ha rilevato che il danno che scaturisce dai provvedimenti di sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa:

  • ha “natura meramente patrimoniale” (E ti pare poco, caro TAR Lazio?)
  • è “delimitato a un definito e ridotto periodo temporale previsto a livello normativo” (Non oltre il 15 giugno 2022, ma sono comunque 6 mesi senza stipendio, caro TARuccio! Come la mettiamo con le famiglie monoreddito con figli a carico?)
  • “potrebbe anche risultare ridotto o azzerato dallo svolgimento di altra attività lavorativa fonte di reddito, non essendo impedito tout court ai soggetti non vaccinati di lavorare.” (Peccato, esimio TAR Lazio, che il decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2022 – che tu ben conoscevi mentre scrivevi la tua modesta ordinanza – obblighi tutti i cittadini italiani over 50 a non poter svolgere nessuna attività lavorativa, se sospesi perché non vaccinati, a partire dal 15 febbraio 2022 fino al 15 giugno 2022! Una domanda: ma prima di scrivere le vostre minuscole ordinanze le consultate le leggi?)

Il TAR Lazio conferma:

Ai lavoratori under 50 sospesi è permesso svolgere un altro lavoro

Questa è dunque l’interpretazione del TAR Lazio. Nonostante esistano norme che impediscano al personale scolastico di svolgere altri lavori senza il consenso del dirigente, tali norme – a parere del TAR Lazio – vanno disapplicate nel caso di una sospensione senza retribuzione “né altro compenso o emolumento, comunque denominato.”