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Ultimo aggiornamento: Marzo 2020
In ottemperanza a quanto disposto all’art. 3 bis del D.L. 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n. 119 (in seguito indicata come legge 119), le scuole all’atto dell’iscrizione all’anno scolastico 2020/2021 non possono richiedere, né ricevere, alcuna documentazione relativa allo stato vaccinale.
Il comunicato stampa n. 91 del 6 luglio 2019 del Ministero della Salute dal titolo “Vaccinazioni, grazie all’anagrafe vaccinale nessun obbligo di presentazione dei certificati a scuola” specifica che “i genitori non hanno più l’obbligo di presentare la documentazione, perché il Sistema ormai automatizzato fa dialogare direttamente Asl e istituti scolastici” (vedi documento allegato al presente comunicato).

Limitatamente all’anno dell’iscrizione (tranne per i cambi scuola, considerati come nuove iscrizioni):

  • La scuola trasmetterà l’elenco degli iscritti all’azienda sanitaria entro il 10 marzo
  • L’azienda sanitaria restituirà entro il 10 giugno l’elenco alla scuola, indicando i soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale competente.
  • I dirigenti inviteranno i  genitori dei soli minori indicati nell’elenco (così come restituito dall’azienda sanitaria) a produrre entro il 10 luglio la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente. Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione vaccinale nei termini previsti comporterà la decadenza dall’iscrizione.
  • I dirigenti trasmetteranno entro il 20 luglio la documentazione pervenuta, ovvero ne comunicheranno l’eventuale mancato deposito, all’azienda sanitaria locale.

Il flusso dati tra scuola e azienda sanitaria non può avvenire se non entro i termini indicati all’art. 3bis della legge 119.

Si ricorda che secondo quanto disposto nel GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE 2016/679) all’art.9, trattamento di categorie particolari di dati personali – è vietato trattare dati relativi alla salute della persona (salvo che per i casi eccezionali previsti dal comma 2).
Nel momento in cui la scuola si trovasse a dover richiedere il libretto vaccinale degli iscritti ritrovandosi nei casi eccezionali previsti dall’art. 9 comma 2 del Regolamento UE 2016/679, non essendo tale richiesta prevista per legge, occorre richiedere l’autorizzazione al trattamento di tali dati ai genitori/tutori/affidatari dei minori interessati, specificando le finalità, la durata, le modalità del trattamento degli stessi e le conseguenze della mancata consegna.
Si rammenta altresì che il Garante della Privacy ha evidenziato, nella nota 7037400 del 20/10/2017 che le informazioni oggetto della comunicazione da parte delle autorità sanitarie territorialmente competenti “devono essere qualificate sensibili in quanto idonee a rivelare lo stato di salute dei minori” e sulla base di tali considerazioni la comunicazione di tali informazioni non può trovare soluzione all’interno di quanto previsto dagli artt. n. 19, comma 2, e n. 39, comma 1 lett. a) del Codice, i quali si applicano esclusivamente ai dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari.
In tale nota il Garante ha espresso parere favorevole alle procedure di comunicazione specificate nell’art 3bis della legge 119, ritenendo che potessero essere utilizzate anche prima del 2019, dal momento che potevano “ridurre notevolmente i rischi per i diritti degli interessati”.
Si sconsiglia pertanto di prendere iniziative personali riguardo al trattamento dei dati vaccinali che esulino da quanto previsto dall’art. 3bis della a legge 119, al fine di tutelare al meglio la privacy degli alunni minorenni e di non commettere illeciti.
Nella speranza che le informazioni contenute nel presente comunicato possano tutelare i genitori e le scuole nel trattamento dei dati vaccinali dei minori iscritti agli istituti scolastici italiani, auguriamo a tutti un buon proseguimento di anno scolastico.
La Scuola Che Accoglie