“La scuola è aperta a tutti”
(Costituzione italiana, Art. 34)
Ultimo aggiornamento: 12 settembre 2017
FAQ PER OPERATORI SCOLASTICI
CON FASCIA DI UTENZA DA 0 A 6 ANNI
Risposte dei legali AsSIS
RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE
REGOLE PER LA PRIVACY
ACCOGLIENZA A SCUOLA
 
1. D. Per essere valida, quali caratteristiche dovrebbe avere una circolare interna emessa da un Scuola che ordini ai docenti/operatori scolastici di ritirare la documentazione dei genitori?
R. A nostro avviso non potrebbe essere una circolare interna a risolvere il problema. Il Dirigente scolastico/Responsabile dei servizi educativi dovrebbe conferire apposita delega all’operatore (non certamente un ausiliario ATA, ma neppure un insegnante/operatore scolastico); tale operatore, sempre a nostro avviso, potrebbe essere un amministrativo. E le “regole di ingaggio” sono stabilite dalla legge.
2. D. Un docente che non sia stato nominato anche “responsabile del trattamento dei dati personali” può rifiutarsi di ritirare la documentazione da parte dei genitori, in seguito a un preciso ordine scritto della scuola? Chi può ritirare la documentazione all’interno di una scuola o di un ufficio scuola comunale? 
R. Sì, un docente, se non espressamente autorizzato, non può trattare i dati personali sanitari degli alunni.

3. D. Un docente/operatore scolastico che non è stato nominato “responsabile del trattamento dei dati personali” – ma è stato comunque “autorizzato al trattamento dei dati personali” (attraverso apposita documentazione) può ritirare la documentazione dei genitori – in seguito a un preciso ordine scritto della scuola – a patto che questa sia in busta sigillata? Oppure può rifiutarsi di farlo? 
R. Bisognerebbe vedere il contenuto della “autorizzazione” (potete inviare la vostra “autorizzazione” all’indirizzo lascuolacheaccoglie@gmail.com facendo riferimento alla FAQ n. 4)
4. D. Un docente/operatore scolastico che non è stato nominato “responsabile del trattamento dei dati personali” e non è nemmeno stato “autorizzato al trattamento dei dati personali” può rifiutarsi di ritirare la documentazione dei genitori, in seguito a un preciso ordine scritto della scuola? I docenti/operatori che volessero rifiutarsi di farlo cosa rischiano?
R. Sì, anzi, deve rifiutarsi per iscritto (per dimostrare la giustezza della propria posizione), in quanto carente di potere all’azione ordinata. Consigliamo però di rivolgervi preventivamente a un legale.

5. D. Perché le scuole devono raccogliere la documentazione, visto che poi non possono trasmetterla alle ASL?
R. L’unica risposta plausibile è che, prima dell’intervento del Garante della privacy (presumibile), il legislatore puntasse all’acquisizione di documentazione preziosa da parte delle ASL senza fatica.
6. D. Può una Scuola, nelle figure del dirigente scolastico o del responsabile dei servizi educativi per l’infanzia, rifiutarsi di richiedere o di ritirare la documentazione dei genitori? Che cosa rischiano? 
R. Il Dirigente scolastico/Responsabile dei servizi educativi sarebbe bene che chiedesse questa documentazione, salvo che non siano intercorsi accordi specifici territoriali (come nel caso della Toscana: accordo tra Regione, USR, ANCI e ASL), in cui si prevede espressamente di esonerare i genitori alla produzione documentale. Il rischio potrebbe essere l’omissione di atti d’ufficio.
7. D. Cosa succede se un dirigente scolastico/responsabile dei servizi educativi comunica ai docenti/operatori scolastici – verbalmente o tramite un documento interno – informazioni su chi non è ancora in regola con le vaccinazioni? Non rischia di violare la tutela della privacy?
R. Assolutamente sì! Il Dirigente scolastico/Responsabile dei servizi educativi non può comunicare dati sensibili sanitari a insegnanti/operatori di qualsiasi genere, né oralmente né per iscritto. Ricordiamo come vengono trattati i dati di sieropositivi e epatite B.
8. D. Se i genitori non presentano la documentazione entro l’11 settembre 2017, e un docente/operatore scolastico lo verifica attraverso un apposito documento della Scuola con un elenco di nomi di chi è in regola con la consegna della documentazione – il docente/operatore scolastico ha l’obbligo di non dover far entrare a scuola né il bambino né i genitori? Chi, tra il personale scolastico, dovrà impedire agli alunni che non avranno presentato la documentazione entro l’11 settembre di entrare a scuola? 
R. Il docente/operatore scolastico non ha alcun potere di verifica della produzione documentale. Tale verifica spetta solamente al Responsabile del trattamento dati. Nessuno può impedire l’ingresso a scuola dei bambini senza previa contestazione scritta della mancata produzione documentale. La produzione documentale da parte dei genitori dopo la scadenza dell’11 settembre 2017 p.v. fa decadere immediatamente il motivo di diniego all’accesso alla scuola (Leggi anche il parere dell’USR Emilia-Romagna).
9. D. In ogni Scuola ci sono genitori di bambini extracomunitari che non fanno frequentare ai loro figli il primo mese di scuola, in quanto si trovano ancora a soggiornare presso il loro paese d’origine. Quando a ottobre rientreranno, se non avessero la documentazione cosa bisogna fare? Avranno la possibilità di regolarizzare la loro posizione in qualunque momento? 
R. Sì, dovranno regolarizzare la posizione al rientro.
10. D. I bambini che dovessero rientrare a scuola dopo la pausa estiva a partire dal 12 settembre in poi, oppure che – in seguito a trasferimenti o altri provvedimenti – dovessero iniziare la Scuola ad anno inoltrato (spesso tra gennaio e febbraio arrivano nuovi iscritti) avranno la possibilità di regolarizzare la loro posizione con la Scuola?
R. Sì, vedi sopra (FAQ n. 9)
11. D. Cosa può succedere a un docente/operatore scolastico se successivamente alla scadenza dell’11 settembre 2017 accoglie comunque in classe un bambino i cui genitori non hanno regolarizzato per tempo tempo la loro posizione, non consegnando i documenti richiesti?

R. Al docente/operatore assolutamente nulla: è un dato che al docente/operatore non deve interessare (Leggi anche il parere dell’USR Emilia-Romagna).

12. D. Un operatore scolastico è tenuto a conoscere le condizioni vaccinali degli alunni? In caso di risposta negativa, chi lo è?
R. No, come detto sopra. Solo il Dirigente scolastico/Responsabile dei servizi educativi lo può sapere. E l’eventuale delegato da questi al trattamento di detti dati.
13. D. Una Scuola deve sempre protocollare l’avvenuta consegna della documentazione da parte dei genitori?

R. Assolutamente sì! Deve apporre data di ricezione, timbro della struttura, nome e firma di chi riceve l’atto