“La scuola è aperta a tutti”

(Costituzione italiana, Art. 34)

Ultimo aggiornamento: 7 settembre 2017

Premessa
In seguito all’approvazione della Legge n. 119/2017 abbiamo assistito a un continuo susseguirsi di informazioni spesso discordanti tra loro, ma con l’arrivo dell’ultima circolare congiunta del 1° settembre 2017 si è davvero toccato il fondo, in quanto tale circolare si pone in evidente contrasto con il dettato normativo della Legge n. 119/2017, dandone un’interpretazione restrittiva, persecutoria e anticipando i provvedimenti di esclusione all’anno scolastico 2017/2018.
Ricordiamo che la Legge n. 119/2017 imponeva (e impone ancora!) una fase transitoria, una gradualità, un progressivo inasprimento per chi dovesse scegliere di non vaccinare i propri figli, prevedendo una sanzione che, una volta pagata, estingue l’obbligo vaccinale: agli occhi della legge, chi decide di non vaccinare i propri figli non sarà più considerato un trasgressore dopo aver pagato la sanzione, in quanto la sanzione estinguerà il problema di salute pubblica e i problemi dei bambini immunodepressi.
Onestamente, ci siamo stancati dei numerosi tentativi di coloro che stanno tentando di forzare a suon di circolari il testo della legge n. 119/2017, dunque abbiamo redatto un approfondimento dal titolo VACCINAZIONI IN ITALIA: TUTTO… E IL CONTRARIO DI TUTTO!, che fornisce un quadro molto dettagliato delle molteplici incongruenze tra il dettato normativo della Legge 119/2017 e la recente Circolare congiunta n. 1679 del 1° settembre 2017.
In queste nostre ultime linee guida ci atterremo per nostra scelta – con la precisa volontà di voler rispettare fino in fondo la legge – unicamente al dettato normativo fornito dalla Legge n. 119/2017, traendo dalle circolari operative soltanto quelle indicazioni che ne interpretino i contenuti nella maniera più conforme al testo di legge. In presenza di dubbi e di conflitti tra documenti interpretativi della stessa legge, riteniamo più opportuno attenerci – pur rimanendo aderenti al testo normativo di riferimento – a quelle interpretazioni che garantiscano il maggior numero di diritti per il cittadino.
Lasciamo ai dirigenti scolastici la libertà di decidere, in coscienza, se assumersi la responsabilità di non rispettare la norma – applicando ciò che la circolare congiunta del 1° settembre 2017 ordina loro di mettere in atto e contravvenendo al dettato normativo della legge n. 119/2017 – oppure se decidere di applicare la norma.
In ogni caso, i dirigenti “fedeli” all’ultima circolare congiunta si preparino a una lunghissima serie di contenziosi da parte dei genitori.
Premessa alle linee guida per i genitori
Queste linee guida sono valide per la quasi totalità dei genitori italiani, ad esclusione di quelli che risiedono in alcune regioni che hanno adottato misure semplificate in base alla loro legge regionale. Solo in alcune regioni non verrà richiesta alcuna documentazione ai genitori, anche se – per scrupolo – vi consigliamo di consegnarla ugualmente. Per alcune regioni valgono regole differenti, dunque cercate di incrociare le indicazioni presenti in queste linee guida con quelle fornite dalle vostra regione e dalle associazioni presenti sul territorio che difendono la libertà di cura (Visualizza le Linee guida COMILVA).
Alcune regioni hanno predisposto moduli di compilazione on-line, dunque ci permettiamo di consigliarvi:
  • riflettete prima di compilare un qualsiasi modulo on-line
  • riflettete prima di compilare una qualsiasi autocertificazione
  • riflettete prima di prenotare un appuntamento telefonico con la ASL
  • riflettete prima di firmare qualsiasi documento che vi verrà presentato d’ora in poi a scuola (prendete il documento a casa e leggetevelo con la lente d’ingrandimento, dall’inizio alla fine, affinché esso non contenga richieste lesive della vostra privacy o altro)
Queste linee guida per i genitori sono state elaborate da alcuni operatori scolastici appartenenti a La Scuola Che Accoglie, nel tentativo di chiarire le numerose lacune legate alla Legge n. 119/2017. Riteniamo però doveroso che ogni genitore si informi ancor più scrupolosamente, consultando il Portale Vaccinazioni del Ministero della Salute e contattando le numerose associazioni presenti sul territorio che da anni difendono la libertà di cura e che si occupano di tutelare le famiglie che desiderano operare scelte consapevoli in materia di salute. Ogni associazione sarà in grado di fornirvi le migliori indicazioni su come rapportarvi correttamente con i Comuni e con le ASL locali.
Consigliamo a tutti i genitori di affrontare l’obbligo vaccinale con un approccio il più possibile personalizzato: solo in tal modo le ASL si renderanno conto che state agendo autonomamente e che siete genitori coscienti, responsabili e che desiderate intraprendere con consapevolezza le scelte migliori per i vostri figli.
Linee guida per i genitori
che hanno figli di età compresa tra 0 e 6 anni
Cari genitori, come educatori dei vostri figli vi consigliamo innanzitutto di accompagnarli serenamente a scuola fin dal primo giorno, anche se dovrete sempre rimanere vigili affinché la loro e la vostra privacy rimangano costantemente tutelate. Vi consigliamo di non comunicare mai verbalmente ad alcun operatore scolastico le vostre scelte vaccinali: non parlatene mai direttamente con dirigenti, docenti, insegnanti, educatori o membri del personale amministrativo, tecnico o ausiliario. A noi educatori ed operatori del settore scolastico interessa unicamente promuovere una proficua relazione pedagogica con i vostri figli e, onestamente, la loro situazione vaccinale non incide minimamente sulla relazione educativa e sui rapporti con gli operatori scolastici. La Scuola deve impegnarsi a rispettare e ad accogliere tutti i bambini, siano essi vaccinati o non vaccinati, soprattutto laddove siano in regola con la documentazione prevista dalla legge n. 119/2017 per l’accesso a scuola.
Non c’è motivo di preoccuparvi né di avere paura a portare i vostri figli a scuola: come ogni anno, anche quest’anno saremo pronti ad accogliere tutti i bambini con l’entusiasmo e con la passione che ci contraddistinguono da sempre.
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
(FASE TRANSITORIA)
Qualsiasi percorso decidiate di intraprendere riguardo alla Legge n. 119/2017, vi invitiamo a produrre sempre dichiarazioni veritiere e coerenti con le vostre reali intenzioni. In ogni caso, le numerose associazioni presenti sul territorio saranno in grado di fornirvi tutto il supporto necessario a sostenere le vostre scelte.
Per l’anno scolastico 2017/2018, dovrete consegnare al dirigente scolastico o al responsabile del trattamento dei dati personali di ogni scuola italiana con fascia di utenza 0-6 anni – entro l’11 settembre 2017 (il termine del 10 settembre indicato dal decreto-legge è un giorno festivo) – tranne che per le scuole di alcune regioni, uno soltanto dei seguenti documenti:

  • per i bambini non vaccinati o parzialmente vaccinati (“non in regola per le ASL”): copia della richiesta di prenotazione a mezzo raccomandata A/R di appuntamento vaccinale all’ASL territorialmente competente, anche nelle zone dove si potrebbe prenotare telefonicamente (in considerazione della legge sulla privacy, valutate attentamente se utilizzare l’Allegato 1 diffuso dal MIUR attraverso la circolare 16 agosto 2017 e i moduli appositamente predisposti dalle vostre scuole); in alternativa – solo per alcune regioni – copia dell’appuntamento per le vaccinazioni che avrete ricevuto direttamente dalle ASL.
  • per i bambini che hanno sospeso le vaccinazioni o che non possono vaccinarsi per motivi di salute (“parzialmente in regola per le ASL”): documentazione comprovante l’esonero per avvenuta immunizzazione, l’omissione o il differimento delle vaccinazioni;
  • per i bambini già vaccinati (“in regola per le ASL”): documentazione o autocertificazione comprovante l’effettuazione di tutte le vaccinazioni previste dalla legge.
La consegna della documentazione dovrà avvenire IN BUSTA CHIUSA (per non farne vedere il contenuto a tutti), con la seguente scritta: “Al Responsabile del trattamento dei dati personali della Scuola / Asilo (nome della Scuola / Asilo) – Documentazione relativa agli adempimenti vaccinali previsti dalla Legge 119/2017 – Genitori dell’alunno (nome e cognome dell’alunno)”.
Aspettate prima di sigillare definitivamente la busta con il suo adesivo. Infatti il responsabile del trattamento dei dati personali – o persona da lui incaricata tramite autorizzazione scritta (che dovrete sempre verificare) – ha facoltà di aprire la busta e di controllare il suo contenuto.
Se non consegnerete la busta direttamente al responsabile del trattamento dei dati personali, dovrete sigillarla con il suo adesivo prima della consegna. Se invece riuscite a consegnarla direttamente al responsabile del trattamento dei dati personali, questi potrà aprirla davanti a voi, verificarne il contenuto, segnare che avete consegnato la documentazione corretta, togliere l’adesivo e sigillare davanti a voi la busta per poterla conservare.
Dopo la consegna della documentazione, dovrete farvi rilasciare dagli istituti scolastici una formale ricevuta di avvenuta consegna (meglio se protocollata).
Quando tornerete a casa, dovrete compilare la LETTERA PER LA PRIVACY che potrete leggere e scaricare a questo LINK e inviarla alla scuola tramite Raccomandata A/R.
Visto che in molti comuni italiani è presente il Fascicolo Sanitario Elettronico, o comunque sono presenti archivi elettronici on-line dei vostri dati sanitari e dei vostri figli, recatevi nella vostra area on-line riservata e assicuratevi di avere rimosso qualunque tipo di autorizzazione all’accesso dei dati sanitari di vostro figlio. Se volete essere sicuri che la procedura di tutela della sua privacy sia andata a buon fine, recatevi di persona presso un qualsiasi sportello CUP e accertatevi che sia andato tutto a buon fine.
La consegna della documentazione in busta di cui sopra è un “requisito d’accesso” nella maggior parte delle regioni italiane, quindi dovrete consegnare in ogni caso alle scuole (tranne che per le scuole di alcune regioni) – entro l’11 settembre 2017 – uno dei documenti sopra menzionati. Se non consegnerete la documentazione il dirigente scolastico sarà tenuto a segnalarlo all’ASL territorialmente competente.
In sintesi, i figli dei genitori che consegneranno entro l’11 settembre 2017 la documentazione richiesta in busta inizieranno regolarmente l’anno scolastico 2017/2018. Non c’è infatti alcun motivo per escluderli: entrerà a scuola chi sarà in regola con la consegna della documentazione, NON chi sarà in regola con le vaccinazioni!
Tranne che per i genitori con figli già “in regola per le ASL”, a nostro parere gli altri genitori, per tutelare la loro privacy e quella dei figli, dovrebbero aver cura di non consegnare alle scuole documenti che potrebbero rivelare i dati medici dei loro figli, ovvero l’elenco delle vaccinazioni effettuate o di quelle ancora da effettuare, in quanto le scuole non hanno le competenze per valutare tali dati. I bambini, ai fini dell’applicazione della legge, dovrebbero essere suddivisi – come suggerisce la regione Veneto – in 3 categorie: “non in regola per le ASL”, “parzialmente in regola per le ASL” o “in regola per le ASL”. Pertanto sarebbe più appropriato, ove possibile, che i genitori con figli “parzialmente in regola per le ASL” o “non in regola per le ASL” consegnassero alle scuole in busta una copia della richiesta di prenotazione di appuntamento vaccinale all’ASL oppure una copia dell’appuntamento per le vaccinazioni, ricevuto direttamente dall’ASL.
In tal modo, le istituzioni scolastiche acquisiranno le buste consegnate dai genitori, contenenti solo i dati strettamente indispensabili per assolvere agli adempimenti previsti dal decreto-legge, e le conserveranno opportunamente – senza aprirle né consegnarle alle ASL (La Circolare n. 1679/2017 specifica che le scuole dovranno conservare la documentazione “senza alcuna preventiva valutazione di merito”).
Ricordiamo che il Garante della Privacy ha recentemente vietato alle Asl di inviare direttamente alle scuole gli elenchi che rivelino quali bambini siano “non in regola per le ASL” o “parzialmente in regola per le ASL” con le vaccinazioni. La circolare n. 1679 chiarisce ulteriormente, e ricorda che le istituzioni scolastiche non hanno il compito di effettuare “alcuna preventiva valutazione di merito” sulla documentazione ricevuta, quindi non hanno alcun diritto di procedere arbitrariamente a esclusioni, non ammissioni o espulsioni.
La circolare n. 1679/2017 ricorda infine che soltanto chi avrà deciso di avvalersi di un’autocertificazione che dichiari espressamente di aver richiesto all’ASL di effettuare le vaccinazioni dovrà successivamente comprovare la somministrazione delle stesse entro il 10 marzo 2018.
In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale saranno convocati dall’ASL territorialmente competente per un colloquio, al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l’effettuazione. In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.
Infine, qualora:

  • il dirigente si rifiutasse (e a che titolo?) di far accedere vostro figlio regolarmente iscritto a scuola – nonostante voi foste in regola con la consegna, entro l’11 settembre 2017, della documentazione in busta sigillata richiesta dalla legge
  • il dirigente emettesse – ad anno scolastico iniziato (tra settembre 2017 e giugno 2018) – un provvedimento di esclusione o di decadenza dell’iscrizione per i vostri figli

dovrete rivolgervi immediatamente alle associazioni presenti sul territorio, che dispongono di team di legali in grado di supportarvi al meglio.

    Inoltre, siete pregati di scriverci a lascuolacheaccoglie@gmail.com, indicandoci l’istituto presso il quale è stata imposta l’esclusione.
    Fatevi mettere per iscritto il provvedimento di esclusione del bambino – meglio se privo di motivazioni (potrebbe essere meglio che il provvedimento non fosse motivato, in quanto aprirebbe una autostrada per poterlo poi impugnare dinanzi al TAR proprio per carenza di motivazione) – sempre con firma del Dirigente Scolastico, e scrivete (meglio se su carta intestata di uno studio legale) una lettera di accompagno a quella che avete presentato alla ASL in cui spiegate alla scuola che, pur essendo stato introdotto un obbligo vaccinale per 10 vaccinazioni, voi restate sempre tutori ed unici responsabili della salute di vostro figlio e che avete intrapreso un legittimo percorso che vi consentirà di esercitare il vostro diritto al consenso informato, previsto per legge nel caso di trattamento sanitario da eseguire su vostro figlio. Nessuno, tranne il personale sanitario preposto, può darvi queste risposte, per cui siete in attesa delle informazioni che vi vorranno fornite.
    ANNO SCOLASTICO 2018/2019
    (FASE TRANSITORIA)
    “È una previdenza necessaria capire che non si può prevedere tutto” (Jean Jacques Rousseau)
    Per l’anno scolastico 2018/2019, per il momento, preferiamo non sbilanciarci. Prima dovrà trascorrere serenamente quest’anno scolastico. Procediamo dunque un passo alla volta.
    ANNO SCOLASTICO 2019/2020
    Per l’anno scolastico 2019/2020, il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito in Legge 31 luglio 2017, n. 119, nell’art. 3-bis afferma chiaramente che “a decorrere dall’anno 2019 … per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione…” (ovvero un’opportuna documentazione comprovante l’effettuazione di tutte le vaccinazioni previste dalla legge) “…nei termini previsti…” (entro il 10 luglio di ogni anno, a partire dal 2019) “…comporta la decadenza dall’iscrizione”.
    Per questo motivo, La Scuola Che Accoglie si impegnerà a mettere in atto, all’esterno e all’interno di ogni istituzione scolastica, una pacifica rivoluzione culturale che conduca in tempi brevi alla modifica e all’abrogazione della Legge 31 luglio 2017 n. 119.
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