COSA DICHIARA LA NUOVA SENTENZA DEL TAR LAZIO

La recente sentenza del TAR Lazio (Sentenza TAR Lazio n. 02102 del 19 febbraio 2021) partorisce una nuova importante illegittimità all’interno dei  DPCM.

Al termine del provvedimento giurisdizionale, infatti, la sentenza dichiara l’illegittimità di quella parte dell’art. 1, comma 9, lett. s) del DPCM impugnato (DPCM 3 novembre 2020) che imponeva nelle scuole l’uso della mascherina al banco ai bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni.

I FUTURI DPCM DOVRANNO ESSERE NUOVAMENTE IMPUGNATI?

Assolutamente no. Salvo che la sentenza non venga appellata, i futuri DPCM non potranno più essere in contrasto con quanto stabilito dall’ultima sentenza del TAR Lazio.

COSA SUCCEDERÀ IN CASO DI NUOVO DPCM CON OBBLIGO DI MASCHERINA AL BANCO PER I BAMBINI FINO A 11 ANNI?

Qualora la sentenza passasse in giudicato senza essere appellata, in caso di emanazione di un nuovo DPCM che prevedesse il mantenimento delle mascherine a scuola in posizione statica per i bambini entro 11 anni, si procederà con un giudizio di ottemperanza, affinché il Governo dia esecuzione alla sentenza del TAR Lazio del 19 febbraio 2021. In tal caso, infatti, il Governo commetterebbe una violazione / elusione della sentenza del TAR.

Ma è opportuno prima attendere il passaggio in giudicato della sentenza.

IL CTS NON AVEVA MAI CONSIGLIATO DI TENERE LE MASCHERINE AL BANCO

Il DPCM impugnato e i successivi DPCM si sono palesemente discostati dalle indicazioni specifiche fornite dal CTS nel verbale n. 104 del 31 agosto 2020, “senza tuttavia motivare alcunché sulle ragioni del diverso opinamento e senza addurre o richiamare evidenze istruttorie di diverso avviso, in ipotesi ritenute prevalenti rispetto al parere tecnico-scientifico del CTS.”

Nel verbale n. 104 del 31 agosto 2020 il CTS non aveva mai consigliato di imporre in modo indiscriminato l’uso delle mascherine a scuola per i bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni ma, al contrario, dopo aver richiamato un documento dell’OMS del 21 agosto 2020, ne aveva condiviso le indicazioni rispetto all’uso delle mascherine in ambito scolastico differenziate per fasce di età, prevedendo che, per i bambini di età compresa fra 6 e 11 anni, “per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto)”.

Sempre nel verbale n. 104 il CTS specificava che il riavvio delle attività scolastiche avrebbe dovuto continuare a tenere conto dell’evoluzione dell’andamento epidemiologico, anche prevedendo una modularitaà e scalabilità delle azioni di prevenzione inclusa quella dell’uso delle mascherine, dunque escludendo una imposizione indiscriminata dell’uso delle mascherine.

La sentenza del TAR del Lazio ritiene dunque irragionevole l’imposizione indiscriminata della mascherina anche negli istituti scolastici che avevano già adottato misure per garantire il distanziamento fra i banchi.

“Invero il CTS ha affermato, sempre nel verbale n. 104, che il riavvio delle attività scolastiche dovrà continuare a tenere conto dell’evoluzione dell’andamento epidemiologico, anche prevedendo una “modularità e scalabilità delle azioni di prevenzione” inclusa quella dell’uso delle mascherine. A parere del Collegio, con l’espressione “modularità e scalabilità” delle misure, il CTS ha inteso escludere una imposizione indiscriminata dell’uso delle mascherine avendo, al contrario, suggerito di “modularle” e “scalarle” in pejus o in melius in considerazione dell’evoluzione sia dell’andamento epidemiologico sia dell’oggettivo “rispetto della distanza di almeno un metro” fra i banchi.

Non è superfluo ricordare che, sempre nel medesimo verbale, il CTS ha ribadito “che il distanziamento fisico (inteso come distanza minima di 1 metro tra le rime buccali degli alunni e, a maggior tutela degli insegnanti, di due metri nella zona interattiva della cattedra tra l’insegnante stesso e i banchi) rimane uno dei punti di primaria importanza nelle azioni di prevenzione del contenimento epidemico ed è da intendersi nel contesto scolastico, in linea generale, sia in condizione statica che in movimento” (pag. 3 id.).

In generale, sempre nel verbale n. 104, è precisato “che il CTS nella seduta n. 100 del 10/08/2020 così come ribadito nella seduta n. 101 del 19/08/2020, in risposta a specifico quesito del Ministero dell’Istruzione, al solo scopo di garantire l’avvio dell’anno scolastico e in via emergenziale, si è espresso sulla possibilità che in eventuali situazioni (transitorie o emergenziali) “in cui non sia possibile garantire nello svolgimento delle attività scolastiche il distanziamento fisico prescritto, sarà necessario assicurare l’uso della mascherina, [corsivo di evidenziazione] preferibilmente di tipo chirurgico, garantendo periodici e frequenti ricambi d’aria insieme con le consuete norme igieniche”.

In tale verbale, peraltro, il CTS si era espresso non solo affermando che l’imposizione della mascherina sarebbe dovuta essere l’extrema ratio soltanto in caso “non sia possibile garantire nello svolgimento delle attività scolastiche il distanziamento fisico prescritto”, ma evidenziando che una tale situazione dovesse essere corretta “prima possibile, anche attraverso l’utilizzo di soluzioni strutturali provvisorie già utilizzate in altri contesti emergenziali per periodi temporanei, al fine di garantire il distanziamento prescritto”(pag. 4 id.).

Da ultimo si evidenzia che, sebbene il CTS abbia richiamato le indicazioni dell’OMS ma non abbia espressamente suggerito, nelle sue prescrizioni, di tener conto anche della situazione epidemiologica locale, l’aver imposto in modo indiscriminato su tutto il territorio nazionale l’uso della mascherina ai bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni a scuola, anche al banco in condizione di staticità – appare non del tutto coerente con la scelta dell’amministrazione, richiamata nello stesso DPCM all’art. 2, di differenziare le misure restrittive da applicare nelle diverse regioni, sulla base del contesto epidemiologico di ciascuna di esse, come determinato da apposita ordinanza del Ministro della Salute.”